I lavoratori che decidono di riprendere gli studi hanno diritto per legge ad avere alcune ore di permesso che possono essere sfruttate per sostenere gli esami oppure per studiare. Ecco, allora, cosa dice la legge in relazione al diritto allo studio.
Che cos’è il diritto alle studio: la normativa di riferimento
Sotto la dicitura diritto allo studio rientrano una serie di agevolazioni che sono concesse a tutti quei lavoratori che decidono di riprendere gli studi e devono quindi conciliare quest’ultimi con l’attività professionale. In particolare indipendentemente dal contratto collettivo nazionale al quale il datore di lavoro afferisce, vengono concesse annualmente 150 ore di permesso aggiuntivo da utilizzare proprio a scopo di studio, come ad esempio la preparazione di un esame oppure la frequenza di un corso obbligatorio o il sostenimento di un esame. Tale possibilità, però, non è concessa a tutti e può essere usufruita solo in presenza di determinate condizioni. È importante specificare che durante le ore di permesso studio, il lavorativo è in astensione concordata dal lavoro ma percepisce lo stesso la retribuzione e matura ferie, permessi e TFR come previsto dalla legge. Il diritto allo studio è disciplinato dalla Lg. 300/70 conosciuta come Statuto dei Lavoratori (in particolare all’articolo 10) e dai singoli CCNL.
A cosa si ha diritto
Il lavoratore studente, quindi, ha diritto a 150 ore di permesso all’anno per sostenere esami e prendere parte a corsi obbligatori o semplicemente prepararsi per una prova. Va precisato che non tutti i percorsi formativi possono essere utili a tale scopo ma solo se si tratta di percorsi di studio regolari di istruzione primaria, secondaria e università. In base al contratto collettivo nazionale di riferimento, possono cambiare le modalità di fruizione: ad esempio, con il CCNL Metalmeccanici – Industria si ha diritto all’intero giorno dell’esame e ai due giorni precedenti. Il settore del Commercio, invece, prevede un massimo di 150 ore a testa da usufruire all’interno di un triennio. È valida indifferentemente per tutti i CCNL, invece, l’obbligo di produrre una giustificazione scritta qualora il datore di lavoro lo richiedesse, da far firmare in sede di esame dai rappresentati dell’istituto.
Chi può usufruire del diritto allo studio
Possono usufruire delle ore di diritto allo studio esclusivamente i lavoratori con contratto subordinato, quindi tutti coloro che sono a tempo indeterminato e determinato ma anche i lavoratori con contratto di apprendistato. Il diritto allo studio è garantito sia ai dipendenti che hanno un impegno in azienda full time che part time. Sono invece esclusi da questo beneficio i lavoratori a chiamata, coloro che hanno un contratto a progetto e i consulenti con partita iva.
Quali sono i requisiti necessari
Oltre alla tipologia di contratto che è in essere, esistono altri requisiti che sono necessari per poter godere delle ore di diritto allo studio? In realtà no nel senso che sono compresi in questo elenco di beneficiari anche coloro che non frequentano un percorso di studi ma sono i cosiddetti “privatisti”. In merito alla fruizione delle ore di permesso studio va specificato che le stesse non sono legate al superamento dell’esame ma solo al fatto di essersi presentati e averlo sostenuto. Infine la normativa attualmente vigente non impone un preavviso particolare al datore di lavoro ma è sufficiente comunicare la propria assenza secondo quanto previsto per la richiesta dei classici permessi.